LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895

Disposizioni per il controllo delle armi.

 aggiornato-2013  
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  senza  licenza  dell'autorita' fabbrica o introduce nello
Stato  o  pone  in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o
tipo  guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,
esplosivi  di  ogni  genere,  aggressivi  chimici  o  altri  congegni
micidiali,  ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre
a  dodici  anni  e  con  la multa da lire quattrocentomila a lire due
milioni.
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note
  Il  D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma
1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa
da  euro  413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa
da 10.000 euro a 50.000 euro"".
                            
                               Art. 2.

  Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di
esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi,  gli  aggressivi  chimici  e i
congegni   indicati   nell'articolo   precedente  e'  punito  con  la
reclusione  da  uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a
lire un milione e cinquecentomila.
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note
  Il  D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma
1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa
da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da
3.000 euro a 20.000 euro"".
                            
                             Art. 2-bis.

  Chiunque  fuori  dei  casi consentiti da disposizioni di legge o di
regolamento  addestra  taluno  o  fornisce istruzioni in qualsiasi
forma,  anche  anonima,  o per via telematica  sulla preparazione o
sull'uso  di  materiali  esplosivi,  di armi da guerra, di aggressivi
chimici  o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri
congegni  micidiali  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.
                            
                               Art. 3.

  Chiunque  trasgredisce  all'ordine, legalmente dato dall'autorita',
di  consegnare  nei  termini  prescritti  le armi o parti di esse, le
munizioni,  gli  esplosivi,  gli  aggressivi  chimici  e  i  congegni
indicati  nell'articolo  1,  da  lui  detenuti legittimamente sino al
momento  della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da
uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione
e cinquecentomila.
                               Art. 4.

  Chiunque  illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico
le  armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi
chimici  e  i  congegni  indicati  nell'articolo  1, e' punito con la
reclusione  da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2
milioni.
Salvo  che  il  porto  d'arma  costituisca  elemento  costitutivo o
circostanza  aggravante  specifica  per  il  reato  commesso, la pena
prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta':
    a)  quando  il  fatto  e' commesso da persone travisate o da piu'
persone riunite;
    b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 61,
numero 11-ter), del codice penale;
    c)  quando  il  fatto  e'  commesso  nelle immediate vicinanze di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo  di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,
stazioni  ferroviarie,  anche  metropolitane, e luoghi destinati alla
sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

                            
                               Art. 5.

  Le   pene   stabilite  negli  articoli  precedenti  possono  essere
diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita'
o per la qualita' delle armi e delle loro parti, delle munizioni,
esplosivi  o  aggressivi  chimici,  il fatto debba ritenersi di lieve
entita'.  In ogni caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei
mesi.
                            
                               Art. 6.
Chiunque,  al  fine  di  incutere  pubblico timore o di suscitare
tumulto  o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica,
fa  esplodere  colpi  di  arma  da fuoco o fa scoppiare bombe o altri
ordigni  o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce
piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.
                            
                               Art. 7.
Le  pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono
ridotte  di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi
comuni  da  sparo,  o  a  parti  di  esse,  atte  all'impiego, di cui
all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  Le  pene  stabilite  nel  codice penale per le contravvenzioni alle
norme  concernenti  le armi non contemplate dalla presente legge sono
triplicate.  In  ogni  caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre
mesi.
                            
                               Art. 8.

  Non  e'  punibile  chi,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le
armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi e gli altri
congegni  micidiali  illegalmente  detenuti,  indicati nel precedente
articolo 1 o nell'articolo 695 del Codice penale.
                            
                               Art. 9.

  Per  i  reati  previsti  dalla presente legge si procede a giudizio
direttissimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 ottobre 1967

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                               MORO - REALE - TAVIANI

                                               Visto,              il
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